Sai che la tua attività deve essere sanificata periodicamente? Scopri come risparmiare con il credito d’imposta per le sanificazioni a Milano.
Con il nuovo decreto puoi detrarre il 30% della spesa sostenuta per sanificare i tuoi locali.
Se hai un ristorante, un bar, un locale o un negozio hai ancora l’obbligo di sanificarlo affidandoti a imprese specializzate che ti rilascino l’apposita certificazione di sanificazione. L’obbligo di sanificazione periodica dei locali di lavoro e soprattutto di quelli aperti al pubblico è tutt’ora in vigore ed è necessaria per tutti gli esercizi. Il Protocollo di Sicurezza stilato dal governo prevede dunque l’OBBLIGO per le aziende di assicurare la pulizia e la sanificazione dei locali.
Il nuovo decreto proroga le agevolazioni di quello precedente. Infatti, l’articolo 32 del Decreto Sostegni-bis (D.L. 73/2021), al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione della pandemia, prevede la fruizione di un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti. L’importo stanziato dal legislatore per finanziarie la misura agevolativa è di 200 milioni di euro per l’anno 2021.
Chi può usufruire del nuovo credito di imposta per le sanificazioni a Milano?
- i soggetti esercenti attività d’impresa;
- i soggetti esercenti attività artistica e professionale;
- dagli enti non commerciali compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- le strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale.
Il credito di imposta permette la detrazione delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività.
Il credito d’imposta spetta nella misura del 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, fino ad un massimo di 60.000 euro per beneficiario. La modalità di utilizzo del credito d’imposta è duplice, infatti può essere fruito direttamente nella dichiarazione dei redditi. In alternativa, può essere oggetto di compensazione orizzontale ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997. Inoltre è bene precisare che il credito d’imposta non rappresenta un provento rilevante sia ai fini delle imposte dirette (Ires e Irpef) sia ai fini Irap.